Statuto 2024


STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CSI ORATORIO SARNICO”

ART. 1    Denominazione – sede – riconoscimento ai fini sportivi

E’ costituita l’associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica CSI ORATORIO SARNICO”.
La sede legale della associazione è a Sarnico (Bg) in via della Libertà n.35 presso il Centro Sportivo Parrocchiale denominato “Quader”.
I colori sociali della associazione sono bianco e blu. Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l’associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti. L’associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest’ultimo. L’associazione tramite l’affiliazione chiederà l’iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l’ordinamento attribuisce a tale qualifica.
L’associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 39/2021.

ART. 2    Finalità e durata

L’associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attivita’ statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
E’ pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nel rispetto di quanto previsto dall’art.8 del dlgs 36/2021 e successive modifiche.
L’Associazione si fonda sulla decisione dei tesserati di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione dell’uomo e dello sport alla quale si ispira il Centro Sportivo Italiano. L’associazione ha come oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attivita’ sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attivita’ sportiva dilettantistica, privilegiando in particolare le fasce di età giovanili, la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica e la organizzazione di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti compresa l’attività didattica e l’impegno affinchè, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva dilettantistica. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, prevalentemente in favore dei propri associati e dei tesserati: – svolgere l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline di canoa, di canottaggio, di pallavolo, di pattinaggio, di tennis tavolo, di pallacanestro, e comunque più in generale anche di ogni altra disciplina sportiva considerata ammissibile dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e dal CIP e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri; – organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale; – partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati, e ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale; – formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche; – organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; – organizzare e gestire attività volte ad agevolare l’accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili; – gestire impianti sportivi per poter praticare le suddette discipline sportive.
L’associazione può esercitare attivita’ diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attivita’ istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall’art.9 del dlgs 36/2021 e successive modifiche.
Tra le attività diverse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’associazione potrà svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati e organizzare manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive della associazione.
Il Consiglio Direttivo darà indicazione nel bilancio consuntivo del carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 3 – Tesserati

Possono essere soci della associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.
Gli associati vengono ammessi a far parte della Associazione senza limiti di tempo; è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le quote associative e la qualità di socio sono intrasmissibili, salvo il trasferimento per causa di morte, e non sono rivalutabili.
Gli associati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e di qualunque altro regolamento disciplinante l’attività della associazione.
Gli associati devono essere in regola con il versamento della quota annuale.
L’importo della quota annuale è deciso annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il pagamento della quota sociale da diritto al voto in Assemblea.
Gli associati si distinguono in:
a) associati atleti, coloro che praticano attività sportiva
b) associati non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali della associazione sportiva.
La richiesta di ammissione alla associazione deve essere fatta per iscritto dall’interessato e nella domanda lo stesso deve dichiarare di essere a conoscenza dello statuto e di condividerne il contenuto.
In caso di minorenne la domanda deve essere presentata da un genitore, che lo rappresenta nei rapporti associativi.
L’ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo; in caso di diniego della ammissione, la stessa deve essere comunicata per iscritto all’interessato con idonea motivazione.
Ad ammissione avvenuta al nuovo associato deve essere consegnata copia dello statuto associativo.
Il vincolo sportivo ed associativo ha durata annuale e coincide con l’anno associativo del CSI o di altra Federazione sportiva a cui l’associazione si è affiliata.
Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
Gli associati maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono candidarsi a far parte degli organismi associativi.
I diritti degli associati minorenni vengono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.
Almeno un terzo dei membri degli organi associativi deve essere composto da associati atleti, purché maggiorenni o come sopra rappresentati.
Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi associativi e di pagare le quote associative.
Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.
La qualità di associato si perde per morte, dimissioni, espulsione, morosità.
L’associato può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine della associazione e nel caso di mancato reiterato rispetto dello statuto e dei regolamenti associativi.
Anche il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta la perdita della qualifica di associato.
La morosità e la espulsione sono decise dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato l’interessato. Contro i provvedimenti suddetti l’associato può presentare ricorso alla Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento.
La perdita per qualunque motivo della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato alla associazione.
L’associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell’esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.
I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa e ad esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l’ordine del giorno, a candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età; a frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell’associazione.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
E’ incompatibile la qualità di associato con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con l’associazione.

ART. 4    Organi associativi

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente;
  • il Segretario
  • il Tesoriere

E’ fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip.

ART. 5    Assemblea degli associati

L’assemblea degli associati, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.
L’Assemblea ha il compito di dare direttive per la realizzazione degli scopi sociali.
Ciascun socio ha diritto di voto e può farsi rappresentare da un altro associato conferendo delega scritta.
All’Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.
L’Assemblea é ordinaria e straordinaria.
Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Associazione assistito dal Segretario.
L’Assemblea ordinaria é convocata almeno una volta all’anno per le decisioni di sua competenza.
L’Assemblea ordinaria degli associati delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sul bilancio preventivo, sul programma della attività associativa, sulla nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo, sulla adozione di regolamenti e su eventuali altri argomenti sottoposti dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dai Soci, ed esamina e discute la relazione morale sportiva redatta dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria elegge ogni tre anni, con votazione segreta, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo.
In mancanza di candidati alla presidenza della Associazione, l’Assemblea provvederà ad eleggere i Consiglieri. Il Consigliere che otterrà il maggior numero di voti assumerà la Presidenza.
L’Assemblea, per l’approvazione dei bilanci, deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno; le deliberazioni devono essere inoltrate agli organi competenti, se previsto da apposite norme di legge.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell’Associazione e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno 1/4 (un quarto) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative.
La convocazione della assemblea deve essere fatta previo avviso scritto contenente il giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno.
L’avviso di convocazione della assemblea ordinaria deve essere affisso in maniera visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative e deve essere inviato ai soci utilizzando la mail dagli stessi comunicata o consegnato a mano ai soci o con modalità che consentano di verificare l’avvenuta consegna agli associati dell’avviso stesso almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea.
L’Assemblea ordinaria é valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, l’Assemblea é valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria é convocata:
• dal Presidente quando ne ravvisi la necessità
• dietro richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri o di almeno un terzo dei Soci.
Il Presidente, d’intesa con il Consiglio Direttivo, ne stabilisce la data, l’ora e l’ordine del giorno, con avviso che deve pervenire per iscritto agli associati almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione utilizzando la mail dagli stessi comunicata o con consegna a mano ai soci o secondo modalità che consentano di verificare l’avvenuta consegna agli associati dell’avviso stesso. Non è ammessa la convocazione dell’assemblea straordinaria mediante affissione dell’avviso nei locali associativi.
L’Assemblea straordinaria é valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno il 75% dei Soci. L’Assemblea straordinaria è valida, in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, se è presente almeno il 50% dei soci.
L’Assemblea Straordinaria delibera comunque con il voto favorevole della metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota annuale.
Anche le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole della metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota annuale. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle assemblee sono disponibili per la loro visione da parte dei soci.
Allo scopo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità della associazione, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza o anche in modalità mista, in presenza e a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 6    Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da almeno 4 membri e da un massimo di 12 membri (compreso il Presidente) eletti a votazione segreta dall’Assemblea dei Soci. I membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La carica di Consigliere è gratuita, ma è permesso il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione.
Se ritenuto opportuno il Consiglio Direttivo può eleggere al massimo due Vice Presidenti.
Se ritenuto opportuno il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente parte dei propri poteri.
Il Consiglio Direttivo elegge a votazione segreta il Tesoriere scegliendolo anche al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo; in questo caso il Tesoriere non ha diritto di voto.
Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio Direttivo deve essere comunicato, se previsto da norme di legge, agli organi competenti per Legge.
Il Consiglio Direttivo si raduna almeno quattro volte all’anno o comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.
I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo stesso. In caso di vacanza, per qualunque motivo, di posti nel Consiglio Direttivo, i Consiglieri mancanti o dimissionari saranno sostituiti, fino ad un massimo di cinque membri, con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità é determinante il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo é investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto all’Assemblea o al Presidente. In particolare spetta al Consiglio Direttivo l’esame delle richieste di ammissione alla associazione, l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione e del programma associativo, la stesura del conto consuntivo e della relazione morale e sportiva sull’attività svolta, la delibera sulla scelta dei volontari, dei lavoratori sportivi, del personale dipendente e dei collaboratori professionisti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere visionate dai soci.
Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengono a mancare i 2/3 dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o i consiglieri rimasti in carica convocano l’assemblea degli associati per prendere gli opportuni provvedimenti.

ART. 7    il Presidente

Il Presidente è eletto, a votazione segreta, dall’Assemblea degli associati.
Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente nomina il Segretario scegliendolo anche al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo; in questo caso il Segretario non ha diritto di voto.
Se a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo, è facoltà del Presidente di affidare, a membri del Consiglio Direttivo o persone esterne, deleghe formali per svolgere attività o programmi collegati agli scopi sociali dell’Associazione
La carica di Presidente è gratuita, ma é permesso il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione.
In caso di assenza o legittimo impedimento il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente e in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della associazione e di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente ha, in comunione con gli altri membri del Consiglio Direttivo, la responsabilità dell’amministrazione dell’Associazione e del corretto svolgimento della attività associativa.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci; lo assiste il Segretario.

In caso di dimissioni o di revoca del Presidente, il vice-Presidente o in caso di sua assenza il Consigliere più anziano, deve convocare entro 60 giorni l’Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Presidente.

ART. 8    Il Segretario

Il Segretario assiste il Presidente ed il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo; assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento della associazione. Il Segretario é responsabile insieme al Presidente della tenuta dei registri sociali.
La carica di Segretario è gratuita, ma é permesso il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione.

ART. 9    Il Tesoriere

Al Tesoriere è affidata la contabilità della associazione e l’adempimento degli obblighi amministrativi e fiscali previsti dalle leggi vigenti, come ad esempio la tenuta dei libri contabili.
Il Tesoriere è responsabile con il Presidente della gestione finanziaria dell’Associazione.
La carica di Tesoriere è gratuita, ma é permesso il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione.

ART. 10   TUTELA

L’atto costitutivo, lo statuto sociale e le eventuali modifiche, l’atto di scioglimento, il Bilancio consuntivo, il Bilancio di previsione e la relazione annuale sull’attività, approvati dall’Assemblea, vanno inviati agli organi competenti se ciò è previsto da disposizioni di legge.

ART. 11   SCIOGLIMENTO

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dall’Assemblea Straordinaria degli associati, che nominerà, se del caso, il o i liquidatori attribuendo loro i relativi poteri con le limitazioni di cui al seguente comma.
Il patrimonio residuo della Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe alla “associazione sportiva dilettantistica CSI ORATORIO SARNICO” e possibilmente operante sul medesimo territorio, oppure a enti che perseguono fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23.12.1996 n.662, individuati dall’assemblea degli associati in occasione della delibera di scioglimento, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 12   PRESTAZIONI DI LAVORO E VOLONTARI

Mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà avvalersi di volontari o di lavoratori sportivi nel rispetto di quanto previsto dal dlgs 36/2021 nonché di lavoratori autonomi o di personale dipendente.

ART. 13   RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

I proventi con i quali l’associazione provvede alla propria attività sono:

  • • le quote associative annuali
  • • le quote di iscrizione a corsi, manifestazioni sportive e ad altre attività associative
  • • i contributi, le pubblicità, le sponsorizzazioni e le liberalità da parte di Enti Pubblici e Privati (Stato, Regione, Provincia, APT, Comuni, Associazioni, Federazioni Sportive, Imprese etc,) o di privati cittadini
  • • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
  • • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche di natura commerciale, svolte occasionalmente e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
  • • gli eventuali proventi derivanti dalla gestione di attività strumentali e secondarie nel rispetto di quanto previsto dall’art.9 del dlgs 36/2021
    L’entità della quota sociale è fissata dal Consiglio Direttivo. La proposta del Consiglio Direttivo di differenziare l’entità delle quote sociali a seconda della figura del socio deve essere approvata dall’Assemblea dei soci.
    Gli eventuali avanzi economici derivanti dal Bilancio non potranno essere distribuiti in nessuna forma tra gli associati bensì dovranno essere destinati all’attività sociale.
    In caso di eventuali disavanzi economici o finanziari il Consiglio Direttivo proporrà all’Assemblea gli opportuni provvedimenti di copertura.
    Nel rispetto dell’art.8 del dlgs 36/2021, è’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto gli eventuali proventi delle attività, gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
    Il Bilancio consuntivo e preventivo devono essere messi a disposizione dei soci che volessero prenderne visione almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea che deve approvarli.

ART. 14   Anno associativo

L’anno associativo va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 15   Disposizioni finali

Qualora per obbligo di legge l’Associazione dovesse nominare un organo di controllo contabile, se non diversamente disposto da norme di legge inderogabili a cui si dovrà fare riferimento, l’Assemblea ordinaria dei soci della associazione nominerà un Revisore Unico a scrutinio segreto scelto tra i soggetti anche non soci iscritti nell’albo dei revisori contabili.
Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del dlgs 36/2021 e del dlgs 39/2021, le norme del Codice Civile e di altre leggi speciali vigenti in materia di associazioni, le norme dello statuto e del regolamento dell’Organismo cui l’associazione aderisce nonché le norme dell’ordinamento sportivo italiano in quanto applicabili.
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Lo statuto sopra riportato è stato adottato dalla assemblea straordinaria dei soci del giorno 13.04.2024 Esenzione da imposta di registro ex art.12 comma 2-bis del d.lgs.28.02.2021 n.36 – Esenzione da imposta di bollo ex art. 27 bis tabella allegata al dpr 26.10.1972 n.642

Sarnico, 13.04.2024
Il Presidente
Associazione Sportiva Dilettantistica
CSI Oratorio Sarnico
Carminati Renato